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Biografia di un bandito
Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia
E. Morselli - S. De Sanctis
Fratelli Treves Editori Milano, 1902, pagine 424

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   378 GILSIÌPPE MUSOLINO.
   riti ai testimoni (art. 310); lasciando ai magistrati la facoltà di nominarli, senza perfetta cognizione della loro reale competenza nella quaestio sub iudice (art. 152 e s.); escludendone appena coloro che siano stati sospesi dall'esercizio della professione o dell'arte (art. 285, modif. R. D. 1.° dicembre 1889); citandoli talvolta all'improvviso, magari in Assise, per i così detti poteri discrezionali, senza dar loro tempo e mezzi di raccogliere gli elementi positivi pel loro responso (art. 479); stabilendo la loro udizione in confronto, e con ciò rendendo più acuta la discordia loro, quando per caso esista (art. 307 e 310); defraudandoli infine del loro tempo e dell'opera loro professionale con un irrisorio compenso, tassato dal criterio quasi inappellabile del giudice su di una tariffa antiquata e poco decorosa (art. 341), il nostro legislatore ha assegnata alla scienza nel Foro una posizione poco lodevole, e non tenendone in sufficiente conto i diritti e la dignità, neppure ha fatto il vero interesse della Giustizia. Tutto questo ordinamento giudiziario deve essere riformato.
   Ma fra le tante inopportune disposizioni di legge, è certamente il confronto tra i periti (leggete: contestazioni e discussione) la più perniciosa alla scienza medica. Il trovarsi di fronte, dinnanzi al magistrato ed al giurì, periti « di accusa » e periti «di difesa», dà il più delle volte origine, nelle stesse aule della giustizia, a dibattiti poco sereni, anzi acerbi ; ognuno pretende parlare in nome della scienza, e la scienza esce da quelle discussoni bistrattata e confusa. Soprattutto colpisce la mente di chi è profano alle discipline medico-legali — e non sa, per ignoranza filosofica, che la scienza non è in possesso della verità assoluta, — il diverso modo con cui, giovandosi in apparenza degli stessi metodi e degli stessi principii, una parte dei periti nega od afferma risolutamente quanto viene affermato •o negato in modo altrettanto perentorio dall'altra parte. Si