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Biografia di un bandito
Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia
E. Morselli - S. De Sanctis
Fratelli Treves Editori Milano, 1902, pagine 424

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   342 GIUSEPPE MUSOLINO.
   specialmente in Germania (1). Noi siamo contrari, in massima, alla teoria dei gradi di responsabilità, poiché psicologicamente è un non senso (2); ma comprendiamo la sua utilità pratica o giudiziaria in un momento di transizione quale è quello che attraversiamo nel campo delle dottrine giuridiche e delle applicazioni penali.
   Comunque sia, la responsabilità parziale è ammessa dal codice (art. 47) ; ed è quindi naturale che di essa il perito possa e debba all'uopo servirsi. Ecco perchè noi non troviamo così irrazionali, come vorrebbero alcuni, le distinzioni degli autori riassunte dal Kowalewscki e dal De-Moor a proposito della imputabilità dei rei epilettici. Siamo, cioè, disposti ad accordare la scusante della «psiche epilettica», e con ciò il beneficio di una diminuzione di responsabilità, ma solo nei casi in cui sia davvero dimostrabile, a tenore di legge, la influenza del così detto «determinismo comiziale», nei suoi precisi caratteri di emotività e di impulsività morbose, nelle singole azioni criminose.
   In Italia vi è la tendenza a una maggiore larghezza nell'am-mettere la non imputabilità degli epilettici. Ciò da una parte si deve a che da noi, più facilmente che dai nevropatologi stranieri, vengono accettate le forme psichiche del morbo comiziale, e si dà una larghissima definizione della epilessia e ¦dell' « epilettoidismo » ; dall'altra, si deve alla nostra naturale
   (1) Ad. es. l'autorevole prof. Hitzig. Cfr. Allgem. Zeitschrift fiir Psychiatrie „, Tomo LVI, fascicolo IY.
   (2) Cfr. in proposito le opere di Perei E., Setti A., Alimena B., Puglia F., Impallomeni, ecc. Quest'ultimo, che certamente non è sospetto di corteggiare i positivisti, trova persino che la responsabilità parziale è un grave errore giuridico „, giacché secondo i principii criminologici insegnati dal sommoRomagnosi le condizioni psichiche, dalle quali dipende la responsabilità penale, servono a stabilire quando si deve punire, non già come si debba punire „. (L'Omicidio nel diritto penale, 1900, pag. 453).