Stai consultando: 'Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796 Tomo Nono', L.A.

   

Pagina (50/88)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (50/88)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Nono
L.A.
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1849, pagine 72+8

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   4*
   ANNALI
   ,, II Direttorio' Esecutivo approva e sottoscrive il presente Trattato di Pace con S. M. V Imperatore Re di Ungheria e di Boemia, negoziato intnome della Repubblica Francese dal Cittadino Bonaparte , Generale in Capo dell' Armata d* Italia , munito di Poteri dal Direttorio Esecutivo, ed incaricato delle sue istruzioni a quest* oggetto.
   „ Fatto al Palazzo Nazionale del Direttorio Esecutivo li 5 Brumale (26 Ottobre) Anno VI della Repubblica Francese una ed indivisibile. „
   ; rr -r •¦¦!, ¦
   (c) BONAPARTE GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA D' ITALIA
   Al Comandante della Piazza dj bologna
   Delle riunioni tumultuose hanno turbata diverse volte la tranquillità di Bologna ; alcuni cattivi soggetti costituendosi di loro propria autorità Mandatario del Popolo, hanno avuta V impudenza di parlare net di lui nome, e di' imporre con questo mezzo ai Magistrati. In conseguenza Voi vi presterete qW eseouzione del seguente Ordine.
   Art. 1 Qualunque Cittadino che griderà per le ftrade di Bologna all' armi, che cercherà di sommuovere il Popolo con pretesto di fare delle petizioni ai diversi Magistrati, sarà dichiarato Capa di Ribellione, giudicato da una Commissione militare , e condannato alla galera.
   Art. 2 Qualunque Cittadino che fosse deputata a' diversi Magistrati per presentare delle petizioni, e che parlasse a nome del Popolo, sarà considerato come usurpatore dell' autorità Sovrana ; esso verrà arrestato, giudicato da un Consiglio Militare, e condannato a morte.
   Art• 3 Nessun petizionario potrà dirigersi ai Magistrati presso i quali fosse deputato da una qua-Junque clqsse di Cittadini, senza essersi presentato
   (^.ooQle