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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Sesto
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1841, pagine 667

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a cura di Federico Adamoli

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   ANNALI
   de'Pretori o Podestà;... ciò dunque considerato avendo, ebbe intorno alla cosa lungo parlamento e maturo discorso coi quaranta Riformatori dello Stato di Libertà e Senatori di Bologna; ed alla fine, col consentimento, coli'approvazione e colla confermazione del Papa, determinò che si conducessero cinque Dottori forestieri di buon senno ed integerrimi, i quali avessero da intendere le cause di appellazione commesse loro dal Legato o dal Governatore, e giudicare sopra tutte le differenze occorrenti fra i cittadini. E questi tali magistrati furono detti Auditori di Rota; i quali durarono in ufficio, secondo che gli ebbe stabiliti Papa Paolo, sino al I744> >n che Benedetto quartodecimo di gloriosa memoria li riformò, riducendoli a tre, e traendo da essi *il Podestà successivamente per un anno ; scorsi i quali tre anni partivano essi da Bologna, e ad altri tre forestieri davan posto, come per lo addietro a cinque.
   E qui metterà bene il diffonderci alquanto intorno all' istituzione del magistrato della Rota bolognese. — Furono adunque cinque dapprincipio gli Auditori di Rota; ed uno di loro per ciascun anno teneva la bacchetta della Podesteria: ed a lui (dice il Vizani ) si davano ottocento scudi annuali dalla Camera di Bologna, che agli altri quattro ne dava per anno quattrocento. Ma i libri del Reggimento recano cifre più decise, e dicono che la Camera d\ Bologna pagava ad ogni anno scudi i65a. io, e che al solo Podestà dava lire 3233. 18.— Ogni Podestà poi era obbligato tenere un Giudice chiamato dell'Orso, due trombettieri, quattro servitori vestiti a livrea, ed un paggio che gli portasse il cappello, lo scettro e lo stocco; quello a segnale di libertà, l'altro di comando, il terzo di giustizia. — La provvisione degli Auditori fu loro costituita abbondante acciocché non avessero da pigliare né accettare presenti o donativi, né pretendessero pagamenti o spor-tule dai litiganti per le sentenze, le quali avessero a dare per cessar le liti e finirle.E fu ordinato ancora che in capo d' ogni ciuque anni entrassero