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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Terzo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1841, pagine 718

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   48$
   ANNALI
   Un altro libro doveva servire per descrivere gli affitti e le rendite , da chi si avessero o pagassero j ed ivi si noterebbero distintamente i mandati e i pagamenti, secondo la forma dei Capitoli d'istituzione. E un ultimo libro sarebbe pe' soldati * Capitani , e pei loro salari pagati.
   Dovevano i detti ufficiali e custodi del Monte * ogni anno pagare a ciascuno che avesse depositato nel Cumulo un dieci per cento della somma versata. Ed ordinossi ancora che tutte le entrate , i dazi, e le gabelle del Comune di Bologna fossero venduti e dichiarati dai predetti ufficiali ogni anno a tempo debito, dovendo andare le suddette entrate nelle mani di essi depositari. Le dieci lire poi per cento si pagavano la metà in Aprile e l'altea in Novembre: il qual pagamento si faceva soltanto a coloro che avevan deposti i danari, ai prò-prii procuratori, od ai successovi legittimi, e non ad altri, fosse chi esser vedesse, o padre, o fratello , o figliuolo, o nipote, o discendente, o collaterale , o compagno d'arte , creditore, erede, o simili, se non appariva espressa licenza di colui che aveva deposto. Nè poteva la quantità deposta venir rimossa, contrattata , o adoperata da nessun Magistrato, se non per le suddette occorrenze ; nemmeno nel caso che il depositante incorresse in eansa criminale o condanna in danaro , o confiscatone di beni. E di più ohe la deposta pecunia non poteva venire scritta nei libri degli estimi ; perchè s'intendeva ipotecata ai beni del Comune. Potevano porre in detto Monte tanto i laici che gli ecclesiastici, tanto i cittadini che i forestieri ; ricevendone di frutto le dette lire dieci per cesio. E potevano vendere a qualunque fosse , il credito loro nel detto Monte , purché ne apparisse pubblio» ed autentico istrumento. Finalmente tutti coloro della Città e del Contado nostro ohe avessero a frutto denari a Fiorenza, a Genova, ed a Vene-si*, si obbligavano in termine di un anno a deporr» nel nuovo Monte Felsineo la metà delle somme che fuor di patria tenevano.
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