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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Terzo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1841, pagine 718

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a cura di Federico Adamoli

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   ANNALI
   Ostiense, e degli altri che si trovavano al servigio di questo Legato. Che i Bolognesi liberamente permettessero ai banditi della Città, del Distretto e del Contado loro, che per sola parzialità non per eccessi o per malefizi fossero stati cacciati in bando, che riavessero i loro beni senza veruna contraddizione, godendone liberamente le entrate e le rendite come facevano prima di venire espulsi ; e ciò quantunque detti beni fossero stati pubblicati ; ecoetto però se per motivo di tale pubblicazione non fosse stato già acquistato da persone particolari il jusquesito ; intendendo che i detti espulsi abbiano a concorrere alle gravezze del Comune di Bologna siccome gli altri cittadini, purché in alcuni non fossero ragioni contraddicenti alla Città, agli Statuti, ed alle consuetudini ragionevoli : standosi pertanto alle confine loro assegnate, finché le cose siano pienamente decise. £ quando i detti espulsi volessero ripatriare, dovessero prima ottenere la pace della Città: e ripatriando avessero a giurar fede al Seggio Apostolico ed alla Chiesa Romana secondo la formola di giuramento che loro darebbe il Pretore. Che i Bolognesi possano nominare tre persone idonee, sufficienti e prudenti, non nate in Bologna e nella Diocesi, non ribelli e indevote, ma fedeli e devote, per porle alla dignità di Pretore; e tre altre simili per l'incarico di Capitano, quando i Bolognesi reputassero utile il Capitanato ; delle quali tre persone nominate all' ufficio della Pretoria, il Pontefice od i Cardinali, in tempo di Sede vacante, ne eleggerebbero una a proprio talento per la carioa di Pretore, ed una pure fra i tre proposti alla carica di Capitano. £ dove i Bolognesi non volessero procedere a tale nominazione , si stesse alla scelta del Pontefice o di chi per lui. Il qual Pretore e il qual Capitano, dopo eletti , e prima d'entrare al proprio ufficio , giurino fedeltà innanzi colui che sarà deputato a riceverne il giuramento, come vorranno i Pontefici, e in tempo di Sede vacante i Cardinali. Tali ufficiali poi
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