BOLOGNESI
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partendosi dai detti luoghi, dovessero consegnar le balestre, ed ogni altra cosa pertinente alla milizia : che i Massari, uscendo del loro ufficio, fossero obbligati consegnar vittovaglie e munizioni : che Ric-cardino da san Ruffillo, Amerigo Viviani, Nicola di Teseo Zovenzoni, Arpino di Graziadio di Bonaventura , Morando di Amerigo Pascipoveri, Lambertino di Bartolommeo Tencarari, Caselli no dei Bofti e Pietro di Dato de' Zovenzoni, essi e lor discendenti per linea mascolina, tanto legittimi che naturali, d'ora innanzi fossero Magnati e Nobili , e per tali dalla Cittą di Bologna reputati, tenuti, trattati , e perpetuamente stimati, cosģ dal Pretore , dal Capitano, dagli Anziani e da' Consoli, e dal Popolo e dal Comune di Bologna, e venissero sottoposti agli stessi ordini, ai quali gli altri Magnati, nč potessero entrare ad alcuna Societą d'arme ed arti, de' Cambiatori e della Mercanzia ; e se in alcune matricole di dette Societą fossero scritti, non se ne tenessero del numero, e ne venissero cassati; e se fossro alla Camera degli Atti in qual si voglia Tavola come tali notati, ne venissero cancellati sotto pena di lire cento per ciascun Notaio di essa Camera, il quale dentro otto giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento, non avesse cassati i nomi e cognomi loro dai libri di detta Camera e riportato a quello de'Magnati della Cittą di Bologna: che niuno di essi perpetuamente, e i discendenti loro potessero entrare del Consiglio, nč intervenire alle Congregazioni, sotto alla medesima pena per ciascuno che contraffacesse ; nč potessero avere nč goder privilegio, onore e benefizio del popolo per sč, e neppure per altri loro affini e parenti : che niuno il quale non fosse vero cittadino Bolognese, e i cui discendenti noi divenissero, potesse entrar del novero degli Anziani, del Consiglio del popolo, ed aver ufficio nel Comune di Bologna, ed essere di alcuna Societą delle arti e delle armi del popolo : che il Castello della Samoggia , il quale si fabbricava sulla via che mette a Modena,