BOLOGNESI
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il quale se non lasciò alcun'opera scritta sull'arte propria, ebbe però la buona ventura di poter cooperare ad un'opera santa. E fu questa la Redenzione degli Schiavi, la quale avvenne del ia56 e 57, e di cui dettò i Memoriali coi nomi di tutti i Servi e di tutte le Serve, riscattati in Bologna in quell'anno; e dettò pure la Legge chiamata di Paradiso 3 per la quale è fatto manifesto che gli Anziani e Consoli, cogli altri Magistrati e colle Arti della Città riscattarono con denaro i Servi Schiavi da'rispettivi padroni, facendoli per sempre liberi, ed abolendo per sempre fra noi la Servitù. Magnanimo fatto, che le altre Città Italiane vennero poi imitando!
E poiché de'Notari noi abbiam detto alcuna cosa, veniamo adesso ai Leggisti, passando anzi tutto a narrare di Rolandino de* Romanzi. Questi fu il primo di tutti, per quanto appare, che diede norme a Giudici ed Avvocati per trattar criminali; e pubblicò un libro dell'Orbine dei Malefizii, da Giovanni d'Andrea rammemorato con lode nelle sue Addizioni allo Speculatore. Così questa parte del Diritto, come le altre tutte, fù. prima da'nostri illustrata, e all'uso del Foro ridotta. Ma perocché pare difficile che avesse potuto spiegare a dovere questo tema di dottrina chi non si fosse per lungo tempo addestrato nell'esercizio delle materie criminali ; così vi è luogo a ritenere che Rolandino siasi esercitato in sua giovinezza nelle giudicature; veggendo noi dal testimonio delle storie scientifiche come parecchi de'nostri insigni professori avanti di salire la Cattedra per aprire altrui gli occhi dell'intelletto, andassero coi Pretori qua e colà in officio di Giudici, perchè intendevano bene quanta fosse la necessità del sapere per chi debba ridurre i giovani a sapienza.—Ella è cosa di fatto che sendo Pretore a Brescia Lambertino di Guido de'Lambertini, il nostro Romanzi vi fu Assessore : ed altrove forse tenne lo stesso incarico, o grado simile, giusta l'uso de'tempi; sebbene per
Annal. Boi. T.II.
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