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ordinazioni non volevano che alcuno potesse sot* trarsi, se non avesse giustamente le condizioni infrascritte : — Erano scusati di non andar negli eserciti e nelle cavalcate gli uomini d' età di set-tant' anni, che perciò godevano privilegio d'immunità. Ne erano esentati i valetudinarii, che avessero malattie di pericolo , attestate dal medico e convalidate da due testimonii, maggiori in età dei trent' anni, e che fossero vicini dell' infermo suddetto. E dove alcuno non avesse medico (prove che i medici eran pochi e che rado se ne giovava) vo-lcvasi fede di quattro testimonii superiori ad ogni eccezione, che verrebbero separatamente esaminati sulla verità del fatto. Erano pur liberi da'servigi gli assenti, e quelli che adempivano uffici per comandamento del Pretore e degli Anziani, o che andassero a governo di Torri o Castella per lo Contado. Così dodici medici eletti dagli Anziani e Consoli, purché non fosser del numero de'soldati che avessero cavalli a nome della Città. I sovrastanti alle biade , con due loro notai : e i quali sovrastanti, volendo coadiutori, dovessero giovarsi di Frati o di Settuagenarii. Così pure un Reggente alle Moline, due Notari sopra i Granai di Bologna , e un Nunzio de' predetti sovrastanti. I Mugnai , Vetturini , Rimondatori da grano , Fornai, Abburattatori, Brentatori, Asinai , Conduttori di Carri e Custodi dell'acqua del Reno. Cinque Nunzi e il Campanaio del Comune, e quello del Popolo. Il Portinaio ed i Guardiani del Comune, i Carcerati , il Depositario generale della Città , e due Notai, e quello della Gabella. Dieci Anziani con uno de' loro Notai, purché non avessero cavalli nel Comune, che allora stringeva loro obbligo di mandare alcuno col cavallo. I Dottori inoltre che ordinariamente leggessero nello Studio pubblico , ed i Baccellieri o Lettori straordinarii, nominati in iscritto dai veri Dottori. — Ed in quel tempo i Dottori ordinari erano : Marsilio de' Martighelli in Decretali, Martino Solimani, Alberto di Odofredo,