BOLOGNESI
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alla distruzione degl'inimici della Città e di quelli, cbe senza aver licenza , portasser 1' armi pel Contado. Ordinarono di più che si dovesse mandare solenne ambascieria al Marchese da Este , ed al Pretore di Modena a nome de' Bolognesi, che dovesse presso loro procurare ch'essi faoessero sì che i banditi del Distretto di Bologna non avessero stanza nè in questo nè mai nel loro Contado ; e che nessuno della Città di Modena e del Distretto accompagnasse i banditi in quel di Bologna, nè m qualunque altro modo a'danni dei Bolognesi, sotto gravi pene e pubblicazione del bando: facendo Bologna il medesimo ai banditi di Modena, ed il Marchese altrettanto verso i nostri e i Modenesi.-—Fu ordinato ancora che si eleggessero cinquanta uomini non banditi dal Comune di Bologna per debiti o maleficio a danno altrui, o che avessero nimicizia e guerra con quei da Cuzzano o ne fossero fautori , cioè venticinque per ciascuna parte ; i quali cinquanta così prescelti venissero obbligati di porre stanza continua nella Città, nè d'indi mai dipartirsi senza licenza del Consiglio del popolo, nel 1 --------- *------' ' Rcento Consiglieri: e
^ loro discordi, colui
che si partiva dalla Città incorreva nel bando e nella pena di cento lire di bolognini, senza alcuna remissione; e tutta volta quel tale sarebbe pur tenuto di starsi in Bologna o ne'suoi borghi ; e quanti venissero a dimora nella Città per la suddetta cagione sarebber costrettiin termine di quindici giorni dappoiché venissero ricercati, a dare idonea sicurtà di dugento lire di bolognini per ciascun di loro, d'avere ad obbedire ai comandamenti del Pretore e del Comune di Bologna, nè di partirsi dalla Città senza permesso del Pretore: standosi metà di loro a soggiorno in una Tribù, e l'altra metà in un'altra. Oltredichè non potrebbero essi entrare nel pubblico palazzo, ma starai a cinquanta pertiche da lungi : e con licenza del Pretore. Al ohe disobbedendo
bianche, se le due