BOLOGNESI
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burattino) nč brentatore, nč facchino, nč fumante o forestiero, nč d'instabile stanza nel Contado di Bologna, ma vi abbia dimora da vent'anni. Che non sia in pubbliche fazioni, o chierico o persona ecclesiastica; nč d'altra Cittā, o d'altro Castello, o di terra qualunque la quale favorisca i Ghibellini e la parte de'Lambertazzi. Che se al presente v'č alcuno del Consiglio che sia in qualcuno dei casi contenuti nel sopraddetto ordine, non possa venir eletto da nessuno elettore; e s'egli avrā breve d'elezione, non possa eleggere sé stesso a modo alcuno. Che niuno debba far elezione contra la predetta forma , sotto pena e bando di venticinque lire per ciascun contravventore, o per chi sarā eletto in dispetto di questa ordinazione, e che anderā nel Consiglio, e giurerā e darā brevi. Che ogni elezione fatta contro questo tal ordine sia nulla, per vigore del presente provvedimento. Che quella elezione, che farā alcun uffiziale, contraria a quest'ordine, sia invalida ; e che ciascuno possa denunziare segretamente o apertamente, ed ottenere la metā della detta multa. Che nessuno possa essere del Consiglio se non proposto dagli Elettori che hanno voto: eccettuando gli Anziani e Consoli ed i Notari loro, che in tempo dell'elezione si troveranno in uffizio dell' anzianato ; e tranne anche i dottori di Leggi e di Decretali della Cittā di Bologna, i quali siano veramente della parte di Chiesa e de'Geremei della Cittā sopraddetta di Bologna : i quali Anziani e Consoli, e i quali dottori posson essere descritti in tale Consiglio oltre il numero predetto dei due mila: dichiarando che niuno possa venir eletto a questo Consiglio se non sarā nella Cittā sunnominata da vent'anni addietro.
Pertanto il Vescovo di Bologna, insieme col Clero , ricorsero al Capitano ed agli Anziani del Comune, perchč in certi luoghi della Cittā, dove gli uomini dovrebbero starsene sicuri nelle case dell'episcopio e nella stessa del Vescovo, spesso occorreva patir violenze ed altri varii malefici, con danno