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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Secondo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1840, pagine 639

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   BOLOGNESI 113
   T Altissimo e* ispirerà. Mentre pertanto a ciò» ne astringe il bisogno di. sollecitudini e di provvidenze, più di frequente udiamo e per esperienza im* pariamo ohe le Sooietà e le conventicole e le congiure illecite non partoriscono unione nelle Città ma divisioni, e perciò ne sovvertono lo stato; men-r tre i futuri pericoli in esse Città si potrebbero di leggieri evitare volendo, e colla vera unione cori* servare un'interezza felice. Perciò ordiniamo, comandiamo e decretiamo che più non s'istituisca in Bologna nessuna nuova Società, nè congiura nè altri* eonventicola qualunque di nessuna guisa, oode;fu* ron soliti ingenerarsi molti scandal», senza espressa concessione del Podestà che noi manterremo nell^ Città sopraddetta. A maggiore sicurezza poi dell]» eose premesse , vogliamo e comandiamo, siccome arbitri , che Castel san Pietro e Castel Franco ed altri Castelli , se il vedremo spediente, passino in nostra mano o d' altrui, per la custodia, a deputazione nostra» ed a spese del suddetto Comune di Bologna ; e ciò prima della prefata festa di san Pietro; restituendoli poi ai Bolognesi come e quan* do vedremo convenire. Similmente pure comandiate mo che vengano assegnati ostaggi, a spese del Co* mone di Bologna, o a Noi od ai nostri Rappresentanti, cui li daremo a custodia nel luogo o nei luoghi ove meglio sarà espediente, e ne' quali li riceveremo e riterremo a beneplacito della nostra volontà. Noi riposiamo nella fiducia che la Città in discorso , per 1' aiuto dell' Eterno Padre, possa godere gl'incrementi della pace secondo i nostri desideri i. Chiunque poi con tra le cose premesse o qualcuna di loro volesse alzar la cervice e venire in colpa, oltre la pena di cinquanta mila marche d' argento, da pagare per metà alla fazione ubbidiente e metà alla Chiesa Romana, dovrà pensare al rifacimento de'danni ed alle spese della lite: la qual pena scontata, e rifatti danni e spese, pus tuttavolta la legge rimarrà in suo pieno vigore, per ulteriori volte, e per tutti quelli che in qualunque