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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Primo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1840, pagine 559

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a cura di Federico Adamoli

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   BOLOGNESI
   197
   da quella a questa se banditi dal lor Comune, e all'annunzio intimato per via legittima venisse in seguito l'espulsione. I commestibili, che introdurrebbero i Bolognesi nel Ferrarese per benefizio di quel Contado o Città , fosser salvi da tutto aggravio, e se oltrepassassero a terra alcuna Lombarda o eziandio a Vinegia, pagasse ciascun naviglio soldi tre di Ferrara ossia di Bologna. Per ogni altra merce corri-spoudesse il naviglio, sia passando o al ritorno, due soldi soli, e altrettanti qualunque salma o torsello. Quella merce della quale i Ferraresi avessero una volta esatto il teloneo, non si gravasse più oltre per lo ritorno , previo il giuramento de' Bolognesi sul-l'identità della merce, e il carico d'un sol naviglio diviso in due non soffrisse aumento di corrisposta. Il seme di lino, la vallonia e la foglia, contribuissero un soldo per ciascun moggio, i pesci tre denari per centinaio , altrettanti le cento libbre d'ogni altra merce venale a peso, e ciascuna veggia di vino rilasciasse uno staio per lo ripatico. E questo e il teloneo tacessero colà nel tempo dell'annue fiere. Quei Bolognesi che interverrebbero contribuissero per la forcatica delle stazioni nè più nè meno che qualsivoglia Lombardo, per la storatica;e per ogni tavola di cambiatore , o mercante di panno uno sei soldi ; per un cavallo, o giumento, o bue tre denari , salva l'esenzione de'Cavalieri e de'chierici; e per l'altre bestie minute si seguitasse lo stile antico. Il commercio de'sali spettasse a'Ferraresi esclusivamente, e quello altresì de'pesci, che si portassero in Lombardia. I Bolognesi per la lor parte non esigessero da'Ferraresi nel lor Distretto verun telo-neo, che non fosse antico e approvato; e due soldi sia di Bologna o di Ferrara, pareggiassero ne'paga-inenti il soldo Lucchese. E qui si avverta che allora la Lira Lucchese equivaleva precisamente a due di Bologna.—Ciascuno dei due Comuni fornisse all'altro, non impedite, l'acque e le strade per merci ed uomini , nè questi intanto , se Bolognesi , abu-sasser del patto per vantaggio di qualsivoglia CittÃ