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per nuova investitura gratuita, se l'Imperatore non iosse per avventura in terra Lombarda. Lo stesso metodo si serbasse in perpetuo di quinquennio in quinquennio, o imperasse Federigo, o il suo figlio
0 qualunque de' successori ; e i Consoli designati giurassero all'Imperatore la debita fedeltà . Que'vas-sall i, che in tempo di guerra o tregua, neglessero di ricercargli le investiture, o fródaronlo de'consueti servigi, non s'intendessero decaduti dal benefizio , ma fossero tuttavolta costretti a legittimarsi col riportarle, e prestassero l'omaggio debito e compiessero a tutt' altri uffici di vassallaggio. Il restante degl'individui dagli anni sedici fino a'sessanta prestasse il suo giuramento nella classe dei cittadini , tolti que' soli che si giudicassero meritevoli di remissione. Ne' litigi non difiniti innanzi alla pace fosse libera all' aggravato F appellazione all'Imperatore, se la cosa contesa eccedesse in valore lire venticinque Imperiali, salvo il costume, e
1 diritti della Chiesa Bresciana; e quo'Giudici ch'ei deputasse nelle diverse città , conoscessero della querela , e la terminassero a norma degli statuti di ciascuna, entro al lasso di mesi due dall'appellazione interposta. Le concessioni livellatie e precarie-, 'rimanessero intatte secondo gli usi delle Citta non ostanti le nuove leggi in contrario, cioè quelle promulgate da Federigo in Roncaglia, che racconfer-mando i decreti dell'Imperatore Lotario, proibivano l'alienazione de'Feudi. Rimettesse l'Imperatore ai Lombardi, e ad Obizzo Malaspina, e ad Ezzelino da Onara e a tutt'altri ch'ebber parte alla Lega, o la favorirono, qualsivoglia danno ed offesa, ch'egli sostenne in addietro, o sostennero i suoi seguaci dall'incominciar della guerra: li redintegrasse al favor di prima, e non esigesse ammenda veruna. Rendesse la strada a'Veronesi. Non traesse nelle Città o nei Distretti dimora non opportuna. Que'patti che avesse estorti da'Comrfni o dagl'individui, la tema dell'Imperatore o la prepotenza de'suoi Legati, si riputassero inefficaci ; e fra questi la convenzione d' Ugo
Annal. Boi. T. /.
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