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Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Primo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1840, pagine 559

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a cura di Federico Adamoli

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   BOLOGNESI
   161
   al di là di trecento, sedè Giovanni di Bologna. À tacer sui decreti, che riguardavano la disciplina ecclesiastica, s' occuparono i padri in divisamenti atti a spegner la setta dp' Pataréni , che propaga-vansi nell' Albigese^ e nelle Provincie all' intorno (4 e 8 Settembre). È vestigio al Settembre, d' un parlamento di Lega , raccolto da prima in Lodi, susseguentemente in Piacenza.
   Ma in Bologna sostenevano il Consolato Piero di Milancio, Rolandino di Piar d' Enrico, Mariscotto di Maggio de' Carbonesi, Prendiparte di Alberto Scogozzaprete, Guido de' Guarini e Vincinemici. Nè il Comune a quel tempo, benché distratto nella Romagna, dimetteva le antiche viste sul Castello di Monteveglio. Fornirongli opportuna causa quei Nobili, che d'improvviso ruppero la tregua Lombarda, infestandolo nel suo Distretto, e convennero i Modenesi medesimi per lo castigo dell' attentato. Quindi nuovi patti al proposito. ObbligaTonsi ambe le Città per un vicendevole aiuto, dall'uno all'altro de'Vescovadi contro Qualsivoglia persona o luogo, dedotte le sole terre di Lega. A-queste non sovverrebbero l'una in pregiudizio dell'altra, a meno che 1' esigesse la causa pubblica e la volontà dei Rettori. Combattessero i Modenesi con tutta l'oste contro i Cattanei di Monteveglio, e fornissero un dato numero di Cavalieri per la più pronta ristorazione di san Cassiano. Potessero a piacimento costringer gli uomini di Nonantola, nè lo vietassero i Bolognesi. Punisser questi nel lor Distretto qualsivoglia individuo che proteggesse i Nonantolani , queglino i fautori qualunque de'Cattanei di Monteveglio. Agli abitatori bell'uno de'Vescovadi, non giovasse esser cittadino nell'altra delle Città per sottrarsi a comandamenti ed ammende. Si dimnissero per giustizie nello spazio di trenta dì , le querele insorte dall'uno all'altro Comune entro all' anno decimo; gl'invasori de'fondi li dimettessero, salvo il successivo esercizio de' lor diritti dinanzi a giudici, e i debitori pagassero gl'interusuri, se pattuiti.
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