Adamoli & Famiglia Strina

Legge dell' 8 luglio 1883 n. 1496





N. 1496 (Serie 3a)

LEGGE concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane.

8 luglio 1883

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 settembre 1883, n. 206)

UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di annue lire 700,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del ministero dell'interno in un capitolo intitolato:
Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane.
Questa somma sarà destinata per tre quarte parti a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane, e per un quarto a favore di quelli delle provincie siciliane.

Art. 2.


E' autorizzata parimenti la spesa di annue lire 100,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del ministero dell'interno in un capitolo intitolato:
Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane.

Art. 3.


La concessione delle assegnazioni vitalizie, delle indennità e dei sussidi sarà fatta per decreto reale in seguito a giudizi di speciali commissioni composte di membri del Parlamento, di magistrati e funzionari dello Stato, da nominarsi dal Governo, una per le provincie napoletane, ed un'altra per le provincie siciliane.
Ciascuna commissione sarà composta di sette membri.

Art. 4.


Hanno diritto alla concessione dell'assegno vitalizio, dell'indennità o del sussidio tutti coloro che patirono danno nei saccheggi del 15 maggio 1848 in Napoli, nei saccheggi e negli incendi del settembre 1848 in Messina, e dell'aprile 1849 in Catania, quelli che furono carcerati o condannati per causa politica, quelli che per la stessa causa furono perseguitati, emigrarono in conseguenza di mandato di arresto sia dell'autorità giudiziaria, sia dell'autorità politica, o furono violentemente espulsi dallo Stato.
Il diritto al compenso pei danni sofferti può anche esercitarsi dagli ascendenti, dalle vedove e dai figli e discendenti dei danneggiati.

Art. 5.


Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge il Governo nominerà le commissioni di cui al precedente articolo, alle quali i danneggiati dovranno presentare le loro dimande nel termine di un anno.
Con reale decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla nomina delle commissioni, saranno indicate le norme da seguirsi sia per lo accertamento dei fatti esposti nelle dimande, sia per l'attribuzione dei compensi.

Art. 6.


Le indennità non potranno concedersi che a ristoro di danni patiti nei saccheggi e negli incendi delle proprietà private; gli assegni vitalizi e sussidi saranno accordati a ristoro degli altri danni sofferti per causa politica e di cui al precedente articolo.
In tutti i casi sarà tenuto conto dei compensi che fossero stati precedentemente accordati sotto qualsiasi forma e titolo per la causa del patito danno, e nella concessione degli assegni e dei sussidi si avrà riguardo alla condizione economica dei richiedenti.

Art. 7.


Le ricadenze del fondo delle lire 700,000 saranno impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 18 anni la predetta somma a beneficio dei danneggiati. Dal diciottesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio e sarà corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni.

Art. 8.


Le ricadenze del fondo delle lire 100,000 saranno parimenti impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 15 anni la predetta somma a beneficio esclusivo dei danneggiati delle provincie siciliane. Dal sedicesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio e sarà corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni.

Art. 9.


Negli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 si comprenderanno tutte le somme finora assegnate o disponibili per pensioni vitalizie, indennità e sussidi a' danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO


Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.

DEPETRIS
A. MAGLIANI.

Sezione Adamoli & Famiglia Strina