(segue) La mozione per l'aumento dei salari e degli stipendi
(30 aprile 1937)
[Inizio scritto]

      4) ammette, per conseguenza, pur tenendo conto delle necessità della circolazione e delle possibilità dell'esportazione, l'opportunità di adeguare all'aumento dei prezzi la misura dei salari attualmente corrisposti ai lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, il che dovrà essere effettuato dalle rispettive confederazioni nella misura minima del 10 per cento e massima del 12 per cento sulle paghe orarie a seconda degli aumenti già effettuati nell'estate scorsa.
      I minimi contrattuali di stipendio in vigore e gli stipendi di fatto attualmente corrisposti agli impiegati delle categorie suddette saranno aumentati della percentuale del 10 per cento quando il loro importo non superi le lire 1500 e per quelli di importo superiore soltanto fino alla quota di lire 1500;
      5) le associazioni professionali ed i dirigenti delle imprese tutte sono impegnate all'integrale e leale applicazione di questo deliberato.
      Il Comitato corporativo centrale decide che, d'ora innanzi, il problema dei salari, strettamente collegato, del resto, a quello dei prezzi, sia affidato all'esame ed alle valutazioni delle singole Corporazioni.
      L'adeguamento dei salari e degli stipendi avrà decorrenza dal 9 maggio, 1° annuale dell'Impero, alla cui fondazione hanno contribuito i lavoratori italiani delle officine e dei campi con un'assidua operosità, con i sacrifici e col sangue.